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28 Nov 2024
Corte di Cassazione|Diritto processuale penale
Con sentenza n. 42942, depositata il 25 novembre 2024, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che il giudice di secondo grado, a seguito dell’appello del PM, è tenuto a disporre la rinnovazione della prova dichiarativa anche quando la diversa valutazione riguardi una testimonianza, ritenuta decisiva, assunta in incidente probatorio.
Con tale principio, la Corte Suprema supera nei fatti la lettera dell’art. 603 comma 3-bis c.p.p., che – alla luce delle modifiche apportate dalla recente Riforma Cartabia – di per sé limiterebbe la rinnovazione alle sole prove dichiarative assunte in dibattimento o all’esito dell’integrazione probatoria nell’ambito del giudizio abbreviato, proponendone una nuova interpretazione. O, meglio, riproponendo gli approdi a cui era giunta la giurisprudenza ante d.lgs. 150/2022: in tema di appello del pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione, l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria grava sul giudice di appello anche quando la diversa valutazione di una prova dichiarativa ritenuta decisiva riguardi una prova acquisita nel corso delle indagini preliminari e non più ripetuta in dibattimento (Cass. pen. sez. 3, sentenza n. 24597 del 3 luglio 2020).
La soluzione proposta dalla Corte ruota attorno all’intenzione che ha mosso il legislatore a intervenire sull’art. 603 comma 3-bis con il d.lgs. 150/2022, riducendone la portata applicativa. La lettura della Relazione illustrativa della Riforma Cartabia permetterebbe infatti di cogliere come il vero scopo della Riforma Cartabia fosse unicamente quello di escludere l’obbligo di rinnovazione nei casi di giudizio abbreviato non condizionato, e non invece escludere dal campo di applicazione dell’art. 603 comma 3-bis c.p.p. le prove dichiarative assunte nella fase di incidente probatorio.
Solo tale interpretazione – prosegue la Corte – consente una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame: sarebbe infatti irragionevole usare “differenti pesi e misure” per le dichiarazioni rese dal teste nel corso dell’incidente probatorio considerato che per l’assunzione della sua testimonianza si applicano le medesime regole stabilite per il dibattimento.
Interessante appare anche la chiosa finale con cui la Corte di Cassazione ribadisce l’importanza del canone della cd. motivazione rafforzata, che consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa e impone al giudice dell’appello di conferire alla decisione una forza persuasiva superiore dando conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale.