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26 Lug 2022
Decreto sostegni
#interdittiva #antimafia: L’avv. Marco Farinella, membro dello Studio, segnala una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. pen., sez. VI, 11 gennaio 2022 – 14 aprile 2022, n. 14731), che fornisce un utile chiarimento in merito ai requisiti per l’accesso al fondo previsto dal c.d. #decretosostegni.
Il destinatario del decreto di sequestro preventivo impugnato era indagato per il reato di “indebita percezione di erogazioni pubbliche” previsto dall’art. 316-ter c.p., per aver percepito il menzionato contributo, omettendo di dichiarare di essere destinatario di un’informazione interdittiva antimafia. La Corte di cassazione, in accoglimento dell’unico motivo di ricorso formulato dal difensore dell’indagato, ha affermato che l’ambito soggettivo della preclusione prevista dall’art. 67 d.lgs. n. 159/2011, che il decreto Sostegni richiama tra le condizioni ostative alla presentazione dell’istanza, riguarda le persone destinatarie di un provvedimento definitivo con cui è applicata una delle misure di prevenzione prevista dal libro I, titolo I, capo II del d.lgs. n. 159/2011. Poiché l’informativa interdittiva antimafia non è una delle misure di prevenzione ivi previste, l’indagato non poteva ritenersi un soggetto cui era precluso di accedere al predetto contributo.