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11 Nov 2024
Diritto ambientale
Al fine di aumentare l’efficacia e implementare le potenzialità del sistema di tutela penale dell’ambiente, la presente direttiva sostituisce le precedenti direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE e stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni nonché elenca un’ampia serie di condotte che, se illecite e compiute intenzionalmente, gli Stati membri sono tenuti a incriminare (artt. 3 e 4) e punire con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive (artt. 5-7).
Sotto il profilo dell’elemento oggettivo del reato, la direttiva individua come illecite le condotte che violano un atto legislativo dell’Unione che contribuisce al perseguimento di uno degli obiettivi della politica ambientale, o un regolamento, una disposizione amministrativa o una decisione di un’autorità di uno Stato membro, nonché le condotte realizzate sulla base di un’autorizzazione rilasciata dallo Stato, qualora tale autorizzazione «sia stata ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione, o qualora tale autorizzazione violi palesemente i pertinenti requisiti normativi sostanziali».
Altra novità significativa riguarda l’identificazione degli elementi sulla base dei quali gli Stati membri dovranno identificare se il danno causato dalla condotta illecita sia rilevante: la condizione originaria dell’ambiente interessato dal reato, la durata del danno, la sua diffusione e la sua reversibilità. Si tratta, a ben vedere, di criteri che potranno supportare anche il giudice italiano nella valutazione del danno ambientale ai sensi del d.lgs. n. 152/2006.
Con riferimento all’elemento soggettivo del reato, il legislatore comunitario, per talune fattispecie di reato, ha dato rilievo anche alla “grave negligenza”.
Per quanto riguarda la responsabilità degli enti, ad eccezione del profilo sanzionatorio, non si ravvisano particolari novità rispetto a quanto già previsto dal sistema italiano.
Gli Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva entro il 21 maggio 2026.