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9 Giu 2022
Reati contro la p.a.
#peculato dell’albergatore: è arrivata la prima sentenza di legittimità dopo l’interpretazione autentica fornita dal legislatore.
Con la sentenza n. 9213 del 15 febbraio 2022, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha assolto il gestore di una struttura ricettiva dall’accusa di #peculato ex art. 314 c.p. per omesso versamento dell’imposta di soggiorno.
È questa la prima pronuncia di legittimità emessa dopo l’introduzione dell’art. 5-quinquies D.l. n. 146/2021, ai sensi del quale “il comma 1-ter dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020”.
Con l’applicazione di tale interpretazione, si risolve così il contrasto giurisprudenziale e dottrinale sorto in ordine alla portata retroattiva della riforma introdotta dal “Decreto Rilancio” (D.l. n. 34/2020) che, attribuendo all’albergatore il ruolo di responsabile del pagamento dell’imposta in solido con il cliente anziché quello di agente contabile, ha fatto venir meno la qualifica di incaricato di pubblico servizio dell’agente, necessaria per la configurabilità del delitto di peculato in caso di omesso versamento dell’imposta di soggiorno.
Che cosa cambia dopo questa sentenza?
Secondo l’Avv. Luigi Tassinari, si pone fine alla situazione di irragionevole disparità di trattamento che si era venuta a creare a seguito dei precedenti approdi della Corte di Cassazione, in quanto l’interpretazione autentica fornita dal Legislatore ha comportato la depenalizzazione anche della condotta di omesso versamento dell’imposta di soggiorno posta in essere dai gestori di strutture ricettive prima dell’entrata in vigore del c.d. “Decreto Rilancio”.
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