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1 Set 2022
Reati contro la p.a.
#turbatalibertàdegliincanti: integra il reato anche la condotta di induzione all’autoesclusione dalla gara.
L’Avv. Luigi Tassinari segnala la recente sentenza n. 20930 (depositata il 27 maggio) con cui la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imprenditore condannato dai giudici di merito, tra gli altri reati, per il delitto di turbata libertà degli incanti.
Nello specifico, secondo la ricostruzione dei fatti proposta dall’accusa e accolta dai giudici di merito, la rinunzia da parte di una ditta concorrente alla gara indetta dal Comune di Livorno, era stata determinata dalle pressioni direttamente ed indebitamente esercitate dal coimputato pubblico ufficiale nei confronti del legale rappresentante, in ragione degli accordi intervenuti con il ricorrente.
La Corte ha ritenuto priva di doglianze l’impugnata sentenza, affermando che la #condottadiinduzione all’autoesclusione dell’impresa concorrente è stata correttamente ascritta dalla Corte territoriale al reato di turbata libertà degli incanti, in quanto il ricorso ai “mezzi fraudolenti” previsti dall’art. 353 c.p. consiste “in qualsiasi artificio, inganno o mendacio, proveniente dagli organi addetti ai pubblici incanti o preposti a una qualsiasi fase dell’iter formativo del procedimento concorsuale che sia idoneo ad alterare il regolare funzionamento della gara”.
I Giudici sono giunti a tale conclusione facendo applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in primo luogo, l’evento del reato in questione può essere costituito, oltre che dall’impedimento della gara, anche dal suo turbamento e, in secondo luogo, tale situazione può verificarsi quando la condotta fraudolenta o collusiva abbia anche soltanto influito sulla regolare procedura della gara medesima, essendo irrilevante che si produca un’effettiva alterazione dei risultati di gara.
#reaticontrolapa #autoesclusione #gara