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21 Giu 2022
Reati contro la p.a.
L’avv. Marta Sottocasa segnala la pronuncia n. 5536 del 28/10/2021 con cui la Corte di Cassazione è tornata a delimitare il campo di applicazione del delitto di cui all’art. 353-bis c.p.
La Corte smentisce l’orientamento secondo cui, in forza di una interpretazione estensiva della nozione di “atto equipollente”, sarebbe possibile sussumere nel reato di cui all’art. 353-bis c.p. anche le condotte di affidamento diretto funzionale ad eludere l’indizione della gara pubblica.
Una lettura ispirata al rispetto del principio di legalità impone di restringere il campo di applicazione dell’art. 353-bis c.p., ricomprendendovi le sole condotte di turbamento che si innestano “in un procedimento amministrativo che contempli una qualsiasi procedura selettiva, la pubblicazione di un bando o di un atto che abbia la stessa funzione”. Senza una gara, quindi, sia pure informale, la fattispecie non è configurabile.
Nel caso di specie il Supremo Collegio ha dunque annullato senza rinvio la sentenza con la quale la Corte di appello di Trento aveva condannato gli imputati per avere gli stessi proceduto tramite affidamento diretto, evitando di indire una gara pubblica.
Interessante, sotto quest’ultimo profilo, l’inciso per cui i principi fatti propri dalla sentenza in commento “sono espressione dell’orientamento condiviso della Sezione, emerso nel corso della riunione tenutasi, ai sensi del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 art 47 quater (ordinamento giudiziario) per superare letture disomogenee sull’art. 353-bis c.p.”.
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