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7 Lug 2022
Reati economici
L’avv. Marco Farinella segnala una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. II, 25 gennaio 2022, n. 2868) su #autoriclaggio e #criptovalute: è una convivenza possibile?
Con la sentenza n. 2868 depositata lo scorso 25 gennaio, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha statuito che integrano il reato di autoriciclaggio le operazioni che, attraverso il trasferimento di valuta verso società estere che si interpongono nell’acquisto di criptovalute ed effettuate anche a mezzo di prestanome, pongono un ostacolo all’identificazione del beneficiario finale delle transazioni.
La Corte si è pronunciata sulla legittimità di un decreto di sequestro preventivo disposto nei confronti del ricorrente, avente ad oggetto il profitto ottenuto dai reati presupposto di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, poi trasferito a società estere adibite alla compravendita di criptovalute. Tali trasferimenti avvenivano mediante bonifici in euro effettuati attraverso carte Postepay intestate non solo all’indagato stesso, ma anche a soggetti prestanome. È proprio il trasferimento di valuta, anche tramite prestanome, verso società estere che si interpongono nell’acquisto di bitcoin che, secondo la Corte, ostacola l’identificazione del ricorrente come beneficiario finale delle transazioni ed effettivo titolare di bitcoin. La Corte ha ribadito un principio già espresso più volte, secondo il quale, ai fini dell’integrazione del reato di autoriciclaggio, non è necessario che la condotta comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa del denaro beni o altre utilità, ma è al contrario sufficiente una qualunque attività che sia concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza. In tal senso pare interessante notare che non ha alcuna rilevanza una verifica circa l’utilizzo successivo dei bitcoin ottenuti dal ricorrente, dal momento che il reato di autoriciclaggio era già integrato dalla preliminare operazione di cambio della valuta avvenuta mediante società estere.
Peraltro, aggiunge la Corte, l’attività di cambio della valuta ha carattere finanziario, tanto che a livello nazionale è regolamentata dalla legge ed è previsto l’obbligo per il soggetto che la esercita di iscrizione in appositi registri.
#bitcoin #prestanome