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8 Nov 2022
Reati fallimentari
La #Cassazione annulla il #sequestro nei confronti di una società terza interessata.
L’Avv. Luigi Tassinari segnala la recente sentenza della Quinta Sezione della Corte di Cassazione, n. 38621, che si è pronunciata in sede #cautelare nell’ambito del procedimento per reati fallimentari sorto in seguito al dissesto del “Gruppo Ferrero”, ossia di quella galassia di società riconducibili all’imprenditore cinematografico Massimo Ferrero e ai famigliari di quest’ultimo.
Nello specifico, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del #Tribunale del Riesame di Cosenza che aveva confermato il decreto con cui il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Paola aveva disposto il #sequestro preventivo diretto, finalizzato alla #confisca dei conti della società terza interessata ricorrente, per un importo di quasi 300.000 euro. Secondo l’ipotesi accusatoria, la società fallita, riconducibile al Gruppo Ferrero, avrebbe distratto in favore della società ricorrente una serie di crediti vantati nei confronti di altre società collegate e di RAI Cinema.
La Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla società terza interessata, in quanto il sequestro autorizzato dal Gip nei confronti della sola persona fisica indagata sarebbe stato erroneamente esteso, in sede esecutiva, ai conti correnti intestati alla società ricorrente, sui quali l’indagata all’epoca dei fatti aveva una delega ad operare nella sua veste di legale rappresentante.
La Corte ha infatti chiarito che, non trattandosi nel caso di specie di sequestro preventivo per equivalente bensì di sequestro diretto del profitto del reato contestato all’indagata, il Tribunale del riesame ha omesso di motivare circa l’effettiva disponibilità da parte di quest’ultima delle somme depositate sui conti correnti intestati ad un terzo (la società ricorrente) nonché circa la riferibilità di dette somme alle condotte distrattive contestate nel procedimento penale.
Nel motivare la propria decisione i Giudici di legittimità hanno tra le altre cose richiamato il proprio orientamento maggioritario, secondo cui “la delega ad operare su un conto corrente, anche ove non caratterizzata da limitazioni, non è di per sé sufficiente a dimostrare la piena disponibilità da parte del delegato delle somme depositate, occorrendo ulteriori elementi di fatto sui quali fondare il giudizio di ragionevole probabilità in ordine alla libera utilizzabilità delle somme da parte del delegato” (Cass., Sez. 2, n. 29692, 28.5.2019, Rv. 277021). Elementi che, nel caso in esame, non sono stati in alcun modo esplicitati. L’ordinanza impugnata è stata dunque annullata con rinvio al Tribunale del riesame.
#reatifallimentari #sequestropreventivo #Ferrero