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28 Lug 2022
Reati tributari
La domanda di ammissione al #concordatopreventivo non scrimina il mancato pagamento delle imposte scadute dopo la presentazione del ricorso ex art. 161 L. Fall.
L’Avv. Luigi Tassinari segnala la recente sentenza n. 9248 del 2.12.2021 (depositata il 18.3.2022), con cui la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione si è occupata del rapporto tra i #reatitributari di omesso versamento (nel caso di specie, di omesso versamento IVA ex art. 10 ter D.lgs. n. 74/2000) e la procedura di concordato preventivo.
Nello specifico, la Corte ha aderito all’orientamento divenuto maggioritario nel corso degli ultimi anni, secondo il quale la procedura di concordato preventivo non inibisce – in linea di principio – il pagamento dei debiti tributari il cui termine di scadenza è successivo al deposito della domanda e precedente all’adozione del decreto di ammissione alla procedura concorsuale (ex multis Cass., Sez. III, 20.2.2020, n. 13628, Rv. 279421).
Facendo propria tale impostazione ermeneutica, che trova fondamento normativo nelle disposizioni di cui agli artt. 161, comma 7, e 167 L. Fall., la Terza Sezione ha infatti stabilito che “la procedura di concordato preventivo scrimina i reati di omesso versamento, in relazione a obblighi scaduti tra la presentazione dell’istanza di ammissione al concordato – sia esso ‘in bianco’ che con deposito del piano – e l’adozione del relativo decreto, solo ove sia intervenuto un provvedimento del Tribunale che abbia vietato, o comunque non autorizzato, come invece richiesto dall’interessato, il pagamento dei suddetti debiti, essendo in tal caso configurabile la scriminante dell’adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell’autorità ex art. 51 cod. pen.”.
Con la recente sentenza in commento, dunque, non è stato seguito il più garantista orientamento, rimasto tuttavia minoritario nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. III, 2.4.2019, n. 36320, Rv. 277687), secondo il quale se il debitore è stato ammesso – prima della scadenza del debito tributario – alla procedura di concordato preventivo con pagamento dilazionato e/o parziale dell’imposta, l’inadempimento dell’obbligo erariale è scriminato dal citato art. 51 c.p.
La Corte ha ritenuto di non aderire all’indirizzo giurisprudenziale da ultimo richiamato anche in considerazione del fatto che lo stesso “rischierebbe … di consentire l’utilizzazione strumentale della domanda di presentazione di concordato preventivo al solo scopo di evitare la responsabilità penale per inadempimento fiscale, quasi giungendo a configurarla come una condizione meramente potestativa di non punibilità”.
#dirittopenaletributario