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15 Set 2022
Reati tributari
Il pagamento del debito tributario è condizione di ammissibilità per l’accesso al #patteggiamento anche in relazione al #reatodiemissione di fatture per operazioni inesistenti?
L’Avv. Luigi Tassinari segnala la recente sentenza n. 25656 del 27.5.2022, con cui la Corte di #Cassazione è tornata ad occuparsi della questione dell’individuazione dei reati tributari rispetto ai quali debba ritenersi operante la preclusione al patteggiamento prevista dall’art. 13-bis, comma 2, D.lgs. n. 74/2000, in caso di mancato pagamento del debito tributario.
Nella sentenza in commento, i Giudici, chiamati a pronunciarsi in relazione al rapporto tra applicazione della pena su richiesta delle parti ed il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 8, hanno innanzitutto precisato che l’art. 13-bis prevede, quale condizione di ammissibilità del patteggiamento, non la restituzione del profitto del reato, bensì il pagamento integrale dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative ed interessi.
Di conseguenza, “poiché l’emissione di fatture per operazioni inesistenti genera l’obbligo del pagamento per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura (ai sensi dell’art. 21, comma 7, D.P.R. n. 633/1972) ne consegue che per poter accedere al patteggiamento è necessario il pagamento integrale dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative ed interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado”.
Questa decisione si pone in netto contrasto con l’altrettanto recente sentenza n. 1582 del 14.12.2021, ove i Giudici hanno affermato che “presupposto logico, prima ancora che giuridico, della condizione di accessibilità al patteggiamento è che le condotte determinino un debito tributario … con la conseguenza che la condizione di ammissibilità del patteggiamento di cui alla disposizione denunciata non è applicabile in relazione ai reati, quali l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, che sussistono pur in assenza di un’evasione di imposta”.
Il contrasto sorto in seno alla Corte di Cassazione si concentra dunque sul significato da attribuire, nell’ambito dell’art. 13-bis D.lgs. n. 74/2000, alla locuzione “debiti tributari”, il cui pagamento si pone come condizione di ammissibilità del patteggiamento: secondo l’orientamento più garantista tale espressione deve essere intesa come “imposta evasa”, ossia come profitto del reato (a cui occorre aggiungere sanzioni ed interessi). Nella sentenza in commento, invece, la Corte ne ha offerto una diversa e più ampia lettura, ricomprendendovi qualunque obbligazione erariale originata dalla condotta posta in essere.
Nella speranza di un assestamento in senso #garantista di tale contrasto, non resta che attendere le prossime decisioni della giurisprudenza di legittimità.
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