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11 Lug 2024
Responsabilità 231|Responsabilità degli enti
È ormai frequente l’applicazione di misure di prevenzione ex art. 34 co. 4 d.lgs. 159/2011 a famosissime case di moda per gravi violazioni della normativa in materia di lavoro commesse da fornitori e subfornitori cui viene affidata la produzione in outsourcing.
Al Tribunale di Milano, dall’inizio dell’anno, sono già tre i casi (noti) che hanno coinvolto grandi marchi di lusso.
I fattori in gioco sono: esternalizzazione della produzione, selezione dei fornitori e rapporti tra amministrazione giudiziaria e sistema 231.
L’applicazione dell’amministrazione giudiziaria è svincolata dall’affermazione della responsabilità dell’ente, ma ha forti connessioni con il “sistema 231”. Essa infatti si fonda sulle carenze organizzative e i mancati controlli che agevolano (colposamente) i soggetti terzi raggiunti da corposi elementi probatori in ordine al delitto di cui all’art. 603 bis c.p.
L’impatto dell’amministrazione giudiziaria è molto serio in termini di reputazione e di credibilità presso i consumatori, gli investitori e i partner commerciali. È proprio per questa ragione che questi casi insegnano che il “sistema 231” non deve essere concepito solo come un correttivo ex post, ma può addirittura servire a scongiurare l’applicazione di impattanti misure laddove preesistente e idoneo a garantire un effettivo controllo sui fornitori e le esternalizzazioni.
Gli input per implementare il “sistema 231” che si deducono dalla lettura dei decreti emessi dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano vanno, in estrema sintesi: dalla valutazione della capacità imprenditoriale del fornitore, allo svolgimento di verifiche reputazionali e di eventuali sub-appalti, alla necessità di prevedere ispezioni e audit presso i fornitori, nonché tempestive ed adeguate reazioni in caso di riscontrate violazioni.