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29 Ott 2024
Responsabilità 231|Responsabilità degli enti
Con sentenza n. 37237 depositata il 10 ottobre scorso la Terza Sezione della Corte di Cassazione è tornata affermare che “la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell’ente per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione”.
L’approdo si pone in continuità con due precedenti della medesima Sezione, anch’essi aventi ad oggetto violazioni del D.Lgs. 152/2006 (Cass., Sez. III, sent. 10 luglio 2019, n. 1420 e Cass., Sez. III, sent. 15 gennaio 2020, n. 1420) e sembra voler definitivamente superare quell’interpretazione che, in sede di prima applicazione, aveva invece affermato l’automatica estensione della clausola di cui all’art. 131-bis c.p. all’ente (Cass. Pen., Sez. III, sent. 17 novembre 2017, n. 9072).
La chiusura della Cassazione è motivata “in considerazione della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato presupposto”.
Ma l’argomentazione non convince appieno. Un conto infatti è l’autonomia tra i due regimi di responsabilità – principio ormai consolidato; un conto del tutto diverso è, invece, l’incompatibilità della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto con il sistema della responsabilità degli enti.
Anche rispetto alla responsabilità degli enti vi è infatti l’esigenza di non punire fatti che risultino “bagatellari” . E nulla vieterebbe al giudice di procedere all’autonomo accertamento dei requisiti fondanti la particolare tenuità del fatto tanto in capo all’autore del reato quanto in capo all’ente.
L’interrogativo riguarda semmai la sovrapponibilità dei requisiti enucleati dall’art. 131 bis c.p. alla responsabilità da mala gestio tipica delle persone giuridiche.
Considerata la grande rilevanza pratica che riveste la problematica e il concreto rischio di cortocircuiti sul piano della punibilità della persona fisica e della persona giuridica, sarebbe auspicabile l’intervento del legislatore per chiarire i criteri sulla base dei quali il deficit organizzativo dell’ente può essere ritenuto tenue, e quindi idoneo ad escluderne la responsabilità.
Segnalazione a cura dell’Avv. Marta Sottocasa