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11 Lug 2024
Responsabilità 231|Responsabilità degli enti|Responsabilità dell'ente
Segnaliamo con interesse una recente pronuncia del Tribunale di Bari (1717681385268) che, discostandosi nettamente dalle Sezioni Unite n. 14840/2023, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’ente imputato in ordine all’illecito di cui all’art. 25-septies, per essersi lo stesso estinto a seguito di intervenuto esito positivo della messa alla prova.
La pronuncia ritiene che la natura giuridica della messa alla prova sia pienamente compatibile con quella della responsabilità dell’ente avuto riguardo alla loro ratio, collocandosi entrambe nel solco del finalismo rieducativo. Non vi sarebbero, dunque, ragioni ostative ad una interpretazione estensiva degli artt. 34 e 35 del D.Lgs. n. 231/2001 che impongono un rinvio alle norme del codice di procedura penale e alle disposizioni processuali relative all’imputato “in quanto compatibili”.
Si tratta, secondo il Tribunale di Bari, di argomentazioni non esaminate dalle Sezioni Unite, le quali – per giunta – si sarebbero pronunciate su una diversa questione, esprimendo a proposito dell’applicabilità della messa alla prova agli enti un principio non vincolante ex art. 618, co. 1-bis c.p.p..
La pronuncia del Tribunale di Bari non è, infatti, un caso isolato: fa seguito all’ordinanza del 7 febbraio 2024 con cui il Tribunale di Perugia aveva già ritenuto ammissibile la messa alla prova per l’ente collettivo.
Alla luce di questa dissonante giurisprudenza di merito il caso della applicabilità della messa alla prova agli enti collettivi non può dirsi definitivamente risolto.