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21 Lug 2022
Responsabilità degli enti
#responsabilitàdeglienti: con la sentenza n. 13936, depositata l’11 aprile 2022, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale che non ammetteva il #dissequestro parziale delle somme in #sequestro.
La Corte di Cassazione ha fornito, nel silenzio del d. lgs 231/2001, un’interpretazione costituzionalmente orientata del principio di proporzionalità del #sequestropreventivo finalizzato alla #confisca disposto nei confronti di una società. Nel caso di specie, le somme in sequestro avrebbero rappresentato il profitto del reato presupposto di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346 bis c.p. commesso in ordine alle commesse di forniture di mascherine per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.
La Corte ha ritenuto di dover ammettere il dissequestro parziale, di circa 16 milioni di euro, delle somme in sequestro per pagare il debito tributario, ove questo si renda necessario al fine di evitare la cessazione definitiva dell’attività dell’azienda causata dalla contestuale applicazione del sequestro e dall’inderogabile incidenza dell’obbligo tributario. Se così accadesse, dice il Collegio, il sequestro finirebbe per tradursi in una forma di interdizione definitiva dell’attività aziendale comportando “un’esasperata compressione della libertà di esercizio dell’attività di impresa, del diritto di proprietà, del diritto al lavoro, mettendo a rischio la stessa esistenza giuridica dell’ente”.
Ecco allora che il sequestro preventivo finirebbe per violare il canone di proporzionalità sancito a livello nazionale e sovranazionale.
In sentenza la Corte ha altresì precisato che lo svincolo parziale delle somme può essere ammesso solo a condizione della dimostrazione di un sequestro che “metta in pericolo l’operatività corrente e, dunque, la sussistenza stessa del soggetto economico e al solo limitato fine di pagare il debito tributario, con vincolo espresso di destinazione e pagamento in forme controllate”.