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14 Lug 2022
Responsabilità degli enti
#responsabilitàamministrativadeglienti: la Cassazione torna sulla “colpa di organizzazione” e sulla rilevanza dell’assenza del MOGC.
L’Avv. Luigi Tassinari segnala la recente sentenza n. 18413, depositata il 10 maggio 2022, con cui la Quarta Sezione della Corte di #Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di condanna nei confronti di una società per l’illecito di cui all’art. 25-septies D.lgs. n. 231/2001. Nello specifico, secondo la Corte territoriale l’ente aveva reso possibile il verificarsi del reato di lesioni personali aggravato dalla violazione di norme prevenzionistiche (art. 590, comma 3, c.p.) – commesso nel suo interesse da parte di soggetti rivestenti posizioni apicali – stante l’assenza di un modello organizzativo avente ad oggetto la sicurezza sul lavoro e l’assenza di un #organismodivigilanza preposto alla verifica dei sistemi di sicurezza dei macchinari aziendali.
Per giungere all’annullamento dell’impugnata sentenza, la Cassazione ha anzitutto chiarito che, sotto il profilo strutturale, la persona giuridica risponde degli illeciti previsti dal D.lgs. n. 231/2001 per un fatto proprio e non per un fatto altrui.
Inoltre, al fine di evitare l’insorgere di una responsabilità meramente oggettiva, i Giudici di legittimità hanno sottolineato che deve sussistere altresì la c.d. colpa di organizzazione dell’ente, che ricorre qualora non sia stato predisposto “un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato”.
Secondo la Corte, dunque, alla #colpadiorganizzazione dell’ente è attribuita la medesima funzione assunta dalla colpa nel reato presupposto commesso dalla persona fisica: si tratta, infatti, di un “elemento costitutivo del fato tipico, integrato dalla violazione ‘colpevole’ (ovvero rimproverabile) della regola cautelare”.
Da queste considerazioni deriva che gli elementi costitutivi degli illeciti amministrativi previsti dal Decreto legge 231 sono individuabili nella relazione organica e teleologica tra l’autore del reato presupposto e l’ente, nella colpa di organizzazione, nel reato presupposto e, infine, nel nesso causale che deve sussistere tra tali due ultimi elementi.
Gli ermellini hanno quindi precisato che l’assenza o l’inefficace attuazione del #modelloorganizzativo, non assurgendo ad elemento costitutivo dell’illecito dell’ente, integrano una circostanza atta ex lege a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale va però specificamente provata dall’accusa, mentre l’ente può dare dimostrazione della assenza di tale colpa.
Infine, con la sentenza in commento la Cassazione ha altresì ribadito che, alla luce dei principi sopra riportati, gli aspetti che riguardano le dotazioni di sicurezza e i controlli relativi allo specifico macchinario sul quale si è verificato l’infortunio sul lavoro, attengono specificamente ed essenzialmente a profili della responsabilità colposa addebitabile agli amministratori della società in qualità di datore di lavoro e non hanno, invece, nulla a che vedere con l’elemento della colpa di organizzazione dell’ente.
#231 #infortuniosullavoro