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13 Ott 2022
Responsabilità dell'ente
#infortunisullavoro: Il Prof. Alessandro Provera segnala la sentenza della Suprema Corte n. 3493 del 2022, che permette una riflessione importante, in una duplice prospettiva.
In primo luogo, in relazione al sistema delle #deleghe in materia di #sicurezza all’interno di un ente. Inoltre, la pronuncia risulta assai importante in tema di difesa dell’ente nel processo ex d.lgs. 231 del 2001.
Nel caso di specie, si era verificata una lesione a una dipendente di un’azienda casearia per violazione delle regole antinfortunistiche. L’infortunio si era verificato a causa di un macchinario per il taglio dei formaggi, considerato pericoloso, e che, secondo l’accusa, i lavoratori non utilizzavano con appositi dispositivi di protezione.
Si originava da tale vicenda un procedimento penale che vedeva come imputato l’#RSPP della società, per lesioni colpose. Veniva altresì contestato all’ente l’art. 25 septies d.lgs. 231 del 2001. Il presupposto di tale contestazione all’ente, ovviamente, era il reato commesso dall’apicale, ossia le lesioni colpose imputate all’RSPP.
Da segnalare che la società aveva adottato un modello di organizzazione gestione e controllo e lo aveva efficacemente attuato. Pertanto, la qualifica dell’RSPP quale apicale era fondamentale per considerare sussistente la responsabilità dell’ente. Infatti, qualora l’RSPP fosse stato considerato subalterno dell’apicale, ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 231 del 2001, la responsabilità dell’ente sarebbe stata in radice esclusa dall’adozione del modello.
Diversamente, come è noto, qualora il reato venga commesso dall’apicale, l’ente, per via dell’inversione dell’onere della prova e della ‘probatio diabolica’ previste sempre dall’art. 6, non solo deve provare di aver adottato il modello, ma anche dimostrare che l’apicale l’abbia fraudolentemente violato.
Senonché, la sentenza della Corte di Cassazione mette in luce l’erroneità dell’equiparazione tra delega alla sicurezza e ruolo di apicale operata dai giudici di merito in relazione alla posizione dell’RSPP. Al contrario, secondo la Cassazione, qualora il delegato alla sicurezza svolga esclusivamente tale ruolo senza esercitare alcuna funzione gestoria ulteriore, non potrà considerarsi apicale.
Qualora il professionista sia dunque chiamato a formulare un parere sull’assetto aziendale in materia di sicurezza dovrà tenere necessariamente conto di questo aspetto, cioè che l’RSPP qualora non abbia altri incarichi di gestione non verrebbe considerato un apicale.
Questo dato è importante per impostare una strategia difensiva nel processo a carico dell’ente per illeciti di cui all’art. 25 septies. Infatti, se il reato presupposto non si considerasse commesso da un apicale, bensì da un subalterno, la difesa dell’ente sarebbe certamente molto più agevole potendosi limitare alla prova dell’adozione del modello, la quale avrebbe carattere esimente.
#modello231 #dirittopenale #sicurezza