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19 Lug 2022
Responsabilità panale medico-sanitaria
Benché si tratti di una pronuncia della Corte di Cassazione civile, l’avv. Marco Farinella segnala la sentenza n. 10050/2022 della III sezione in tema di onere della prova e #responsabilità medica.
La vicenda sulla quale si è pronunciata la Suprema Corte riguardava l’evento abortivo verificatosi a seguito di amniocentesi eseguita in modo imprudente e imperito dal medico, il quale, contrariamente alle indicazioni della letteratura medica, aveva proceduto a tre consecutive inserzioni dell’ago nell’utero della donna. Con tale manovra provocava, dapprima, il pericolo di aborto manifestatosi in una perdita di liquido amniotico dalla vagina e, all’esito di tre ricoveri, l’evento abortivo.
Inquadrata quelle in tema di responsabilità medica nell’alveo delle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali, la Corte afferma il principio secondo il quale il criterio di riparto dell’onere della prova non è quello che governa la responsabilità aquiliana bensì quello proprio della responsabilità contrattuale, in virtù del quale è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito, l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata la causa del danno lamentato, mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all’esatto adempimento, l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile.