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1 Nov 2022
Sospensione condizionale
La Dott.ssa Marialaura Brancato segnala un’interessante sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite cui è stata rimessa la seguente questione: “se, in caso di #sospensionecondizionale della #penasubordinata all’adempimento di un obbligo, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere all’adempimento, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincida con quello del passaggio in giudicato della stessa o con quello previsto dall’art. 163 cod. pen.”.
Secondo un primo orientamento, infatti, il #risarcimento del #danno sarebbe assimilabile ad un’#obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile ai sensi dell’art. 1183 c.c. e dunque il #termine per adempire coinciderebbe con il passaggio in giudicato della sentenza. In tal modo, osservano le Sezioni Unite, l’inadempimento del condannato si verificherebbe al momento del passaggio in giudicato della sentenza e si farebbe impropriamente coincidere il dies a quo con il dies ad quem contrastando con la previsione legale che prevede invece un termine, diverso da quello iniziale, entro il quale adempire all’obbligazione. Semmai, il passaggio in giudicato della sentenza può, e deve, rappresentare il momento di inizio del decorso del termine per l’adempimento.
Stando all’opposto indirizzo invece, il termine per provvedere al risarcimento del danno coinciderebbe con quello previsto dall’art. 163 c.p., di due o cinque anni, a seconda che si tratti di contravvenzione o delitto, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza. Le Sezioni Unite ritengono non condivisibile una simile interpretazione della norma poiché essa postulerebbe che sia l’#estinzione del #reato ad essere subordinata all’adempimento dell’obbligo risarcitorio e non la sospensione condizionale della pena, come invece imposto dalla norma.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha quindi risolto il #contrasto giurisprudenziale enunciando un nuovo #principio di diritto in base al quale in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, “il termine entro il quale l’imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione o da quello dell’esecuzione” (Cass., SS.UU., 37503/22). Se, nonostante quanto previsto, il termine non viene comunque fissato, questo può coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall’art. 163 c.p.