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Si può “diffondere” anche “lasciando che si diffonda”? La condotta che integra il reato di “epidemia” può configurarsi nella forma omissiva?

10 Feb 2025

Corte di Cassazione|Responsabilità penale medico-sanitaria

Si può “diffondere” anche “lasciando che si diffonda”? La condotta che integra il reato di “epidemia” può configurarsi nella forma omissiva?

Con ordinanza n. 42614/2024 la Quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha chiesto alle Sezioni Unite di fornire una risposta al quesito, benché esistano solo due sentenze che hanno in precedenza negato la configurabilità del reato de quo nella forma omissiva.
La prima (n. 9133/2018) aveva affermato che l’art. 438 c.p. evoca, all’evidenza, una condotta commissiva a forma vincolata.
La seconda (n. 20416/2021), già pronunciatasi su un caso di diffusione del virus da Covid-19 tra gli ospiti di una casa di riposo, aveva chiarito che l’espressione “mediante la diffusione di germi patogeni” richiede una condotta commissiva a forma vincolata, incompatibile con le previsioni in tema di reati omissivi.
C’è una sola sentenza (n. 48014/2019) che, pur non affrontando direttamente il tema, in un obiter dictum ha rilevato che la norma incriminatrice non seleziona le condotte diffusive rilevanti né individua come debba avvenire la diffusione di germi patogeni. Il dato letterale, dunque, ammetterebbe un’interpretazione più ampia e la realizzazione del reato anche in forma omissiva.

L’udienza per la discussione è stata fissata il prossimo 10 aprile 2025.

 

Segnalazione a cura dell’ avv. Marco Farinella