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#dirittopenale Le Sezioni unite si pronunciano a favore della notifica al difensore.
Nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell’art. 161, commi 1, 2 e 3, c.p.p. il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all’ufficio postale ai sensi dell’art. 170 c.p.p. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l’ipotesi della notificazione divenuta impossibile. In questo caso, di conseguenza, la notificazione va eseguita da parte dell’ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore. Questo il principio di diritto enunciato da Cass. pen., sez. un., 25 novembre 2021 (dep. 14 aprile 2022), n. 14573.
In tali casi, quindi, non si potrà invocare la nullità assoluta della notifica, a meno che – precisano le Sezioni Unite – l’imputato non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto per caso fortuito o forza maggiore.
Ma la pronuncia non si ferma qui: la ritualità della notifica non è di per sé sufficiente a dimostrare l’effettività della conoscenza del processo da parte dell’imputato, requisito indispensabile imposto dalla CEDU e dalla ratio del sistema introdotto con la L. 67/2014.
Nel caso di specie la Corte ha accertato che l’imputato non aveva avuto conoscenza del decreto di citazione diretta a giudizio né esistevano elementi per sostenere una sua volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. Di conseguenza, in applicazione dell’art. 604 comma 5-bis c.p.p., ha annullato senza rinvio le due pronunce di merito e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per un nuovo giudizio.
Avv. Marta Sottocasa
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