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Come è noto, dal 1° gennaio 2025 è divenuto obbligatorio il deposito tramite Portale Deposito Atti Penali del Ministero della Giustizia di tutti gli atti provenienti dai difensori e destinati a Procura e Tribunale (sia dibattimento che GIP).
Tra deroghe, proroghe e difficoltà tecniche legate all’avvio del processo penale telematico iniziamo a segnalare la sentenza n. 47737 del 10 dicembre 2024, con la quale la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha fornito un primo utile chiarimento in tema di tempestività dei depositi tramite PST.
Da quando è attivo il Portale quando occorre depositare un atto per il quale la legge prevede un termine perentorio si pone il problema di cosa accada nel caso in cui l’atto risulti “inviato” l’ultimo giorno utile, ma non anche “accolto” entro tale termine.
La sentenza che qui segnaliamo ha risolto (in parte) questo dubbio, chiarendo che deve darsi rilievo al momento in cui l’atto, dopo essere stato correttamente inserito sul portale, per come anche attestato dal relativo numero di identificativo unico nazionale, è stato inviato.
Il caso concreto valutato dalla Corte aveva ad oggetto una istanza di rescissione del giudicato, ma è ragionevole argomentare che la soluzione proposta possa valere per tutte le impugnazioni e, più in generale, per tutti gli atti aventi un termine stabilito a pena di decadenza.
Permane tuttavia un profilo di incertezza riguardo ai casi in cui l’atto venga inviato al Portale l’ultimo giorno ultime e, una volta spirato il termine, risulti però rigettato dal funzionario incaricato della sua registrazione.
Segnalazione a cura dell’avv. Marta Sottocasa