#responsabilitàamministrativadeglienti: la Cassazione si è soffermata sulla portata del criterio di imputazione oggettiva del vantaggio dell’ente in un caso di #infortuniosullavoro di un dipendente.
L’Avv. Luigi Tassinari segnala la sentenza n. 22256 del 2021, con cui la Quarta Sezione della Corte di Cassazione ha circoscritto l’ambito di operatività dei criteri dell’“interesse” e “vantaggio”, al fine di impedire un’eccessiva dilatazione della responsabilità degli enti in caso di commissione di un delitto colposo di evento per violazione della normativa antinfortunistica.
Con specifico riferimento al criterio del “vantaggio dell’ente”, di particolare interesse risultano essere i seguenti principi:
- “può ritenersi che il connotato della sistematicità delle violazioni sia estraneo anche al requisito del vantaggio e, anche con riferimento a tale criterio di imputazione, attenga ad un piano prettamente probatorio, quale possibile indice della sussistenza e consistenza, sul piano economico, del vantaggio, derivante dalla mancata previsione e/o adozione delle dovute misure di prevenzione”;
- “laddove non vi sia la prova – desumibile anche dalla sistematica sottovalutazione dei rischi – che l’omessa adozione delle cautele sia il frutto di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi di impresa, (cioè di una specifica politica aziendale volta alla massimazione del profitto con un contenimento dei costi in materia di sicurezza, a scapito della tutela della vita e della salute dei lavoratori), e risulti, invece, l’occasionalità della violazione delle norme antinfortunistiche, dovendosi escludere il requisito dell’interesse, deve essere rigorosamente provato quello del vantaggio, che può alternativamente consistere in un apprezzabile risparmio di spesa o in un, sempre apprezzabile, aumento della produttività, e la motivazione della sentenza che riconosca tale vantaggio deve dare adeguatamente conto delle prove, anche per presunzioni, dalle quali lo ha desunto”.
#reatocolposo #231