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Il diritto penale ambientale ha assunto negli ultimi anni crescente rilievo nel nostro ordinamento in conseguenza dell’attenzione sempre maggiore che il legislatore ha dedicato al bene ambiente. Molteplici sono infatti le norme emanate in quest’ambito al fine di prevenire e reprimere il verificarsi di danni ambientali, intesi come “qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima” (questa la definizione offerta dall’art. 300 d.lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni).
Lo studio affianca le imprese in relazione alla tematica della sostenibilità, prestando la sua consulenza nella complessa fase storica e aziendale della transizione energetica.
La profonda conoscenza del rischio penale consente di offrire anche puntuali interventi di consulenza e compliance aziendale alla propria clientela: si pensi all’importanza del principio di precauzione, oppure ai complessi rapporti fra rispetto di normative e autorizzazioni, e le contestazioni di illeciti da parte dell’autorità amministrativa.
La previsione di appositi reati ambientali nel nostro ordinamento ha visto un’evoluzione negli anni. Originariamente esistevano illeciti di carattere contravvenzionale, ora contenuti nel Testo Unico dell’Ambiente (d.lgs. 152/2006). La giurisprudenza ha però spesso considerato tali figure insufficienti per tutelare i fenomeni più estesi di compromissione ambientale, facendo così sovente ricorso a reati che tutelano beni giuridici diversi dall’ambiente, come ad esempio quelli contro l’incolumità pubblica. Sono state frequenti, negli anni, le contestazioni di disastro ambientale fondate sulla norma che punisce il “disastro innominato” (art. 434 c.p.), prevista però dal legislatore per gravi eventi istantanei e catastrofici, assimilabili al crollo di costruzioni o ai grandi incidenti ferroviari.
L’approvazione del d.lgs. 121/2011 ha permesso che degli illeciti ambientali allora vigenti potessero rispondere anche le Società: si tratta della cd. “legge 231 Ambiente”. Con questa previsione di legge, viene imposto alle persone giuridiche di dotarsi di idonei presidi organizzativi per contenere e/o evitare la commissione di reati contro l’ambiente.
Ad oggi, poi, la riforma più rilevante è quella di cui alla legge n. 68/2015, che ha contribuito ad accrescere notevolmente la tutela penale dell’ambiente inserendo nel codice penale il nuovo titolo VI bis sui delitti contro l’ambiente e introducendo nuove e specifiche fattispecie penali, che nel linguaggio comune vengono indicati come “ecoreati”. Con questa novella il legislatore ha inteso predisporre una tutela diretta del bene-ambiente, introducendo nuove figure specificamente volte a punire le fattispecie di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) e di disastro ambientale (art. 452 quaterc.p.), commesse sia con dolo che con colpa, oltre a riscrivere la norma incriminatrice relativa alle ipotesi di omessa bonifica (oggi, art. 452 terdecies c.p.). Il trattamento sanzionatorio di queste condotte prevede limiti edittali molto alti (per il disastro ambientale la pena massima è pari a quindici anni di reclusione) e, in numerose ipotesi, anche la confisca del profitto del reato o di beni ad esso equivalenti.
L’attuale configurazione del diritto penale ambientale sarà inoltre sempre più destinata a misurarsi con gli obiettivi elaborati dall’Unione Europea e dagli Organismi sovranazionali: pensiamo all’Agenda Onu 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, alla recente Direttiva Europea per il contrasto al cd. greenwashing, fino alla vera e propria necessità di revisione dei reati ambientali imposta dalla Direttiva UE approvata il 26 marzo 2024 e che dovrà essere recepita dai singoli Stati entro i successivi due anni.
Lo Studio Legale Baccaredda Boy vanta una pluriennale esperienza in tema di diritto penale dell’ambiente. Da anni presta assistenza legale nella difesa dei vertici aziendali in noti processi, a partire da quello che ha riguardato il Petrolchimico di Porto Marghera. Lo Studio Legale Baccaredda Boy ha inoltre assunto incarichi nei processi relativi ai siti industriali di Bussi sul Tirino, di Spinetta Marengo e di Crotone per le problematiche relative all’inquinamento ambientale e all’avvelenamento delle acque e si occupa attualmente del processo relativo allo stabilimento siderurgico Ilva di Taranto. Lo Studio Legale Baccaredda Boy offre tutela legale in tema di diritto penale ambientale anche con riferimento a problematiche legate alla gestione di impianti che producono energia da fonti rinnovabili (quali impianti eolici, centrali idroelettriche e termovalorizzatori).
Lo Studio Legale Baccaredda Boy si trova spesso ad affrontare ed approfondire temi di straordinaria complessità, sia per le problematiche volte ad individuare le supposte cause dell’inquinamento, sia per la necessità di ricostruire l’evolversi della normativa in materia di tutela delle matrici ambientali, delle conoscenze in tema di pericolosità delle sostanze, oltre che delle tecniche di bonifica dei siti inquinati, sia ancora per la ricostruzione del metro dell’agente modello all’interno di grandi imprese. Per tale ragione, lo Studio Legale Baccaredda Boy, consapevole della delicatezza e della complessità del contesto, si avvale della collaborazione di affermati consulenti, per offrire un’assistenza completa e attenta, indispensabile per affrontare adeguatamente la materia.